Ingegneria T. & C.
di Antonio Coviello
Progettazione degli impianti Tecnologici ( art. 5 D.M. n° 37/08)
Quando è obbligatorio di progetto
L’art. 5 del D.M. n° 37/08 stabilisce l’obbligo della redazione di un progetto in occasione dell’installazione, della trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n° 37/08, con esclusione degli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi o di scale mobili.
La nuova classificazione degli impianti e la seguente :
a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare ( art. 5, comma 4 D.M. N° 37/04).
Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
• impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;
• impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
• impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
•impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio (autorimesse, centrali termiche), nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;
• impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
•impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
• impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
• impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
In sintesi, se la potenza impegnata supera 6 kW, occorre sempre il progetto a firma di un professionista, qualunque sia la destinazione d’uso dell’unità immobiliare o la tensione di alimentazione.
In tutti gli altri casi il progetto, che con il nuovo decreto è sempre obbligatorio per l’installazione di nuovi impianti o per ampliamento o trasformazione di impianti esistenti, può essere redatto in forma semplificata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e comprenderà almeno uno schema dell’impianto realizzato, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati ed eventuale altra documentazione tecnica, come avveniva anche con la L. 46/90.
Nei casi in cui è obbligatorio il deposito del progetto da parte di un professionista (in presenza di interventi edilizi e quando è richiesto il permesso a costruire o la segnalazione di inizio attività – SCIA), il progetto deve essere depositato contestualmente al progetto edilizio presso l’ufficio urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale in cui viene realizzato l’intervento, a cura del soggetto titolare del permesso a costruire o della SCIA.
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