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Progettazione degli impianti Tecnologici ( art. 5 D.M. n° 37/08)

Quando è obbligatorio di progetto

L’art. 5 del D.M. n° 37/08 stabilisce l’obbligo della redazione di un progetto in occasione dell’installazione, della trasformazione e l’ampliamento degli impianti di cui all’art 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) del D.M. n° 37/08, con esclusione degli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi o di scale mobili.

La nuova classificazione degli impianti e la seguente :

 

a) Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) impianti di protezione antincendio.

 

I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare ( art. 5, comma 4 D.M. N° 37/04).

 

Il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto ad albo professionale secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:

• impianti di cui alla precedente lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq;

• impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

• impianti di cui alla precedente lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;

•impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio (autorimesse, centrali termiche), nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

• impianti di cui alla precedente lettera b), relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione;

•impianti di cui alla precedente lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

• impianti di cui alla precedente lettera e), relativi alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;

• impianti di cui alla precedente lettera g), se sono inseriti in un’attività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.

In sintesi, se la potenza impegnata supera 6 kW, occorre sempre il progetto a firma di un professionista, qualunque sia la destinazione d’uso dell’unità immobiliare o la tensione di alimentazione.

 

In tutti gli altri casi il progetto, che con il nuovo decreto è sempre obbligatorio per l’installazione di nuovi impianti o per ampliamento o trasformazione di impianti esistenti, può essere redatto in forma semplificata dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice e comprenderà almeno uno schema dell’impianto realizzato, la relazione con tipologie dei materiali utilizzati ed eventuale altra documentazione tecnica, come avveniva anche con la L. 46/90.

Nei casi in cui è obbligatorio il deposito del progetto da parte di un professionista (in presenza di interventi edilizi e quando è richiesto il permesso a costruire o la segnalazione di inizio attività – SCIA), il progetto deve essere depositato contestualmente al progetto edilizio presso l’ufficio urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale in cui viene realizzato l’intervento, a cura del soggetto titolare del permesso a costruire o della SCIA.

tag. progettazione architettonica, rendering, autorizzazioni paesaggistiche, consulente tecnico di parte, perizie tecniche nella provincia di Salerno, Avellino, Sapri, Napoli, Caserta, Roccadaspide, Capaccio, Benevento, ing. Antonio Coviello consulente tecnico termografica, Acustica Ambientale, Impianti elettrici Gas, idrici termci, effiienza energetica

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