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Autorizzazioni ambientali:

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Emissioni in atmosfera: autorizzazione

Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo a un altro presenta all’autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti:

  • gli impianti

  • le attività svolte

  • le tecniche adottate per limitare le emissioni

  • la quantità e la qualità di tali emissioni

  • le modalità di esercizio

  • la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l’adeguata dispersione degli inquinanti

  • i parametri che caratterizzano l’esercizio e la quantità

  • il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l’utilizzo

  • una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività e indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

 

Lo studio è in grado di seguire tutto l’iter al fine di presentare la documentazione necessaria all’ottenimento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 14 aprile 2006, il D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 recante Norme in materia ambientale ha rivoluzionato il quadro legislativo in materia di emissioni in atmosfera.

Nella parte V (norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera) viene disciplinato anche il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per gli impianti industriali e l’art. 280 abroga espressamente il DPR n. 203 del 24/05/1988 e il DPR 25/07/1991.

Le tipologie di autorizzazioni per attività sono le seguenti:

  • Impianti con attività scarsamente rilevanti

  • Autorizzazione generale

  • Autorizzazione ordinaria

  • Autorizzazione integrata ambientale (AIA)

  • Modifiche/spostamenti degli impianti

Il “percorso” da seguire per verificare la corretta tipologia di autorizzazione necessaria può essere così schematizzato:

 

AUTORIZZAZIONE ORDINARIA

Si definiscono in via ordinaria le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/06 o quelle rilasciate dalla previgente normativa ai sensi degli artt. 6, 12 e 15 del DPR 203/88.

I gestori degli stabilimenti/attività devono presentare istanza di autorizzazione in via ordinaria nei seguenti casi:

  • Nuovo stabilimento

  • Trasferimento di stabilimento

  • Modifica sostanziale

  • Rinnovo autorizzazione esistente (ex art. 281 del D.Lgs. 152/06)

Qualora uno stabilimento esistente, classificato come impianto e attività in deroga, a seguito di modifica impiantistica non rispetti più le soglie, le materie prime impiegate o i cicli produttivi individuati dagli allegati tecnici regionali, deve considerarsi come nuovo stabilimento e, pertanto, è assoggettato alla procedura di domanda di autorizzazione in via ordinaria.

AUTORIZZAZIONE GENERALE

Si definiscono impianti e attività in deroga ai sensi dell’art. 272 c. 2 del D.Lgs. 152/06, specifiche categorie di stabilimenti, per le quali, l’Autorità competente ha adottato apposite autorizzazioni di carattere generale.

IMPIANTI CON ATTIVITA’ SCARSAMENTE RILEVANTE

Sono gli impianti che ai sensi dell’art.Art.272 c.1, del D.Lgs. 152/06 (ex inquinamento poco significativo) sono tenuti a presentare una semplice comunicazione.

MODIFICHE AGLI IMPIANTI

Le modifiche si dividono in: sostanziali e non sostanziali.

Le non sostanziali così come definite dall’art. 269, c. 8, del D.Lgs. 152/06 sono soggette a comunicazione e relazione preventiva.

Una modifica sostanziale è quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Qualsiasi modifica è comunque da considerarsi modifica sostanziale in presenza di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell’Allegato I alla parte quinta del D.L.gs. 152/06. In caso di modifica sostanziale è necessario predisporre una istanza di aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni.

Alcune regioni (tra cui la Lombardia) hanno emanato delle circolari per rendere più chiaro cosa si intende per modifica non sostanziale e non sostanziale.

SOSPENSIONE ANALISI AUTOCONTROLLO

E’ possibile, in caso di interruzione totale o parziale dell’attività che origina emissioni in atmosfera, chiedere la sospensione dalle analisi periodiche alle emissioni mediante specifica comunicazione.

Approfondimenti:

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

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