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Tra i servizi offerti sono compresi tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione edilizia, il restauro con risanamento conservativo 
 

 

Intervento di manutenzione straordinaria

Sono interventi di manutenzione straordinaria le opere necessarie per mantenere in buono stato l'intero edificio, ossia quelle che servono a sostituire o modificare parti strutturali dell'edificio e quelle necessarie a realizzare nuovi impianti, diversi da quelli esistenti.

Rientrano nella manutenzione straordinaria le opere di consolidamento statico. Se ne elencano alcuni esempi:  rinforzo strutturale, il rifacimento integrale dei servizi igienici e degli impianti relativi (non è specificato, in realtà, se il rifacimento integrale di un bagno rientri in questa categoria o nella precedente) e la modifica integrale dell'impianto idrico, dell'impianto elettrico, dell'impianto sanitario.

Non sono interventi di manutenzione straordinaria quelli che alterano la sagoma, la forma, il volume o la superficie complessiva dell'edificio e la relativa destinazione d'uso (p.e. la realizzazione di una veranda per coprire un terrazzo modifica la sagoma, la forma, il volume e cambia la destinazione d'uso del terrazzo da non abitativo ad abitativo e, pertanto è ristrutturazione edilizia. La redistribuzione della casa mediante la demolizione di tramezzi e la modifica delle stanze non altera né la sagoma, né la forma, né il volume e neppure la destinazione d'uso, ed è, quindi, manutenzione straordinaria).

La divisione di un appartamento in due unità immobiliari non è manutenzione straordinaria, perché questa presuppone un aumento del carico urbanistico con previsione di nuovi allacci alla rete di adduzione idrica, di scarico fognario, elettrica, telefonica e gas di città, oltre che di un nuovo posto auto. Ciò comporta un aggravio di spese da parte del Comune per l'adeguamento delle nuove opere di urbanizzazione e pertanto tale attività è espletabile solo previo rilascio del permesso di costruire.

L'art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001 definisce interventi di manutenzione straordinaria "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso".

 

Intervento di restauro e risanamento conservativo

Con questo intervento si entra nel campo del restauro, che nel mondo dell'architettura Ã¨ un tema controverso su cui si dibatte da lungo tempo. Il restauro è qui inteso dalla legge come un complesso di operazioni (come definito dal d.lgs. n. 42/2004, art. 29, comma 4), che mira a garantire l'integrità materiale del bene architettonico e a trasmetterne i suoi valori culturali. Moltissimi interventi di Restauro, comunque, si sovrappongono agli interventi di manutenzione straordinaria: il progetto di restauro, oggi, è richiesto principalmente per edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni architettonici (come descritto sempre nel d.lgs. n. 42/2004).

Con gli interventi di restauro, in più rispetto agli interventi di manutenzione straordinaria, si può variare parzialmente o totalmente la destinazione d'uso dell'edificio con una "con esso compatibile".

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo possono necessitare diverse autorizzazioni:

  • nel caso in cui le opere di restauro siano assimilabili alle opere di manutenzione straordinaria, è richiesta una Denuncia di inizio attività

  • in caso contrario, è necessario il Permesso di costruire

Il progetto di restauro in genere è fatto su un edificio vincolato dalla sovrintendenza e, quindi, necessita la relativa autorizzazione.

Intervento di ristrutturazione edilizia

Sostanzialmente, stiamo parlando di interventi che non sono né manutenzione ordinaria, né manutenzione straordinaria e neppure restauro conservativo. Sono opere di revisione integrale dell'edificio esistente con variazione di forma, sagoma, volume, superficie e destinazione d'uso. Può variare la consistenza dell'edificio, e, quindi, si può richiedere un nuovo accatastamento delle superfici.

Sono interventi di ristrutturazione edilizia le opere di demolizione e ricostruzione integrale ("con stessa volumetria e sagoma di quello preesistente" - art. 3 d) del testo unico dell'edilizia D.P.R. 380/2001 come modificato dal D.Lgs. 301/2002) o le opere che portano alla realizzazione di un immobile differente dall'originale.

Sebbene le opere qui descritte possano incidere fortemente sul territorio, possono essere autorizzate non solo con l'autorizzazione più complessa da ottenere, il Permesso di costruire, ma anche con una semplice SCIA.

In alternativa al PdC, le opere approvate in un Piano particolareggiato o in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti disposizioni plano-volumetriche possono essere autorizzate anche con SCIA.

Il Comune e la Regione possono, però, sul proprio territorio, personalizzare la richiesta di autorizzazioni.

tag. ristrutturare casa, detrazione fiscale, risparmio energetico, Ape, impianti, richiesta autorizzazioni, restauro conservativo, redazione di pratiche edilize, in tutta la provincia di Salerno, Napoli, Benevento, Avellino, Atripalda, Casalvelino Controne Castelcivita, Roccadaspide

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