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Quando è obbligatorio progettare gli impianti tecnologici

Sono numerose le leggi che prevedono il progetto degli impianti. Per quanto attiene all’impianto di riscaldamento la legge 10/91 obbliga alla redazione di uno schema funzionale. La legge sulla sicurezza degli impianti 46/90 (ora decreto 37/08) prevede la redazione del progetto per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento dei seguenti impianti:
  • impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie,comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  • impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  • impianti di protezione antincendio.
  •  
in particolare
i limiti imposti per la Progettazione degli impianti idrico termici sanitari e gas,
sono descritti nel  art. 5 del D.M. n° 37/08

Impianti Termici di Climatizzazione 

D.LGS. 152/2006 come modificato dal D.LGS. 128/2010

Sono sottoposti alle disposizioni del Titolo II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale dell'impianto superiore a 0,035 MW ed inferiore a 3 MW.
Gli impianti termici civili con potenza termica uguale o superiore a 3 MW sono sottoposti ad autorizzazione secondo le disposizioni del Titolo I ai sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con presentazione della domanda ed adeguamento nei tempi previsti dall’art. 281 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.    
- Presentano domanda ai sensi dell’art. 269 ovvero dell’art. 272 commi 2 e 3 entro il 31/07/2012.
- Si adeguano alle disposizioni del Titolo I entro il 01/09/2013.

Gli impianti termici civili con potenza termica uguale o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW possono usufruire dell’autorizzazione generale presentando apposita adesione ed adeguandosi entro i tempi previsti dall’art. 281 comma 3  del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Resta impregiudicato che l’adesione all’autorizzazione generale è possibile solo nel caso in cui l’intero impianto abbia i requisiti per aderire alla suddetta autorizzazione, mentre se nello stabilimento (come definito dall’art. 268 comma 1 lettera h)) sono presenti sia attività che potrebbero usufruire dell’autorizzazione generale sia impianti sottoposti ad autorizzazione ordinaria, il gestore deve presentare domanda di autorizzazione in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 269 e/o 275 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 128/2010, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2013. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione e' equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288.

TITOLO II della PARTE V del D.LGS. 152/2006  e s.m.i.

PRINCIPALI DEFINIZIONI


Impianto termico:
Impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione ed utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo.
Impianto termico civile:
Impianto termico la cui produzione di calore é esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l’impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell’edificio o di più edifici ed è individuale negli altri casi” (art. 283 D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 128/2010).
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Generatore di calore: 
qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Valore di soglia:
potenza termica nominale dell'impianto pari a 0.035MW;
Modifica dell'impianto:
qualsiasi intervento che sia effettuato su un impianto già installato e che richieda la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Autorità competente:
l'autorità responsabile dei controlli, gli accertamenti e le ispezioni previsti dall'articolo 9 e dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dal D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. In provincia di Padova l’autorità competente è il Comune di Padova per il proprio territorio e la Provincia di Padova per tutti gli altri Comuni.
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Installatore:
il soggetto indicato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
(così sostituita dall'articolo 3, comma 16, d.lgs. n. 128 del 2010)
Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto:
a)    Il proprietario dell’impianto termico inteso come: 
“chi è proprietario, in tutto o in parte, dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario sono da intendersi riferiti agli amministratori”
b)    Terzo responsabile: in caso di delega del proprietario, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto termico civile sono affidati ad un terzo, il quale se ne assume la responsabilità; in tal caso per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”, si intende la persona fisica o giuridica che essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici.
c)    Occupante: nel caso di unità immobiliari non occupate dal proprietario, dotate di impianti termici individuali, il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto è l’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa, per la durata dell’occupazione.

Attenzione:
Gli impianti termici con UTILIZZO MISTO (che vengono utilizzati nelle aziende in parte per scopo produttivo e in parte per scopo civile), sono ora considerati impianti produttivi qualsiasi sia la percentuale di utilizzo, secondo la definizione di impianto termico civile modificata dal D.Lgs 128/2010.
L’impianto elettrico è composto da una serie di componenti e una dotazione che varia secondo l’ampiezza della casa.
L’impianto elettrico è composto da una serie di componenti fondamentali per il funzionamento del circuito stesso e da una dotazione che varia secondo l’ampiezza della casa. Per gli impianti elettrici nuovi la norma fissa tre livelli qualitativi. L’impianto elettrico è regolato dalla norma Cei 64-8 (www.ceiweb.it/it/) e dalla variante V3 del 2011 alla norma stessa. Con questa variante vengono dettate le regole precise sui limiti minimi prestazionali degli impianti elettrici per le nuove installazioni. Il primo aspetto da segnalare è che la potenza contrattuale impegnata, fornita al privato dall’azienda elettrica prescelta, viene diversificata in base alla superficie della casa: 3 kW (valore minimo per superfici fino a 75 mq) e 6 kW (valore minimo per superfici oltre i 75 mq). Naturalmente non è detto che l’utente debba impegnare i valori indicati, però l’impianto elettrico deve essere predisposto per accettare almeno queste potenze impegnate. Per quanto riguarda invece gli impianti elettrici esistenti, in genere dimensionati per 3 kW di potenza impegnata secondo la vecchia prassi, nel caso ci sia un utilizzo superiore di energia elettrica all’interno dello spazio domestico (per esempio si installa un piano cottura a induzione al posto dei classici fornelli a gas) si può incrementare l’utenza da 3kW a 4,5 kW o addirittura a 6 kW, tramite richiesta al gestore.
Si parte dal centralino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il centralino di nuovo tipo è più grande rispetto ai vecchi modelli e deve avere un interruttore generale e almeno due di quelli differenziali. Il numero di linee dipende invece dai mq della casa e dal livello di impianto adottato. Da quello generale, con il contatore per la misurazione dei consumi, si snodano i fili conduttori che portano al centralino singolo (cioè il quadro elettrico dell’unità abitativa) posto all’interno della casa, solitamente posizionato vicino al vano della porta di ingresso. Questo centralino contiene i vari interruttori magnetotermici e l’interruttore differenziale detto “salvavita”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oltre a questa, che è la parte per così dire di comando, un impianto elettrico domestico è formato anche da:
  • prese per l’attacco dei vari elettrodomestici
  • interruttori semplici o composti per comandare i punti luce
  • un sistema di messa a terra dell’impianto nella sua totalità (il conduttore di terra va sempre portato all’interno del centralino).
I “circuiti”in casa
A partire dal quadro, l’impianto elettrico di un appartamento viene diviso in tre “circuiti”:
  • a 16 Ampere per le prese
  • a 10 Ampere per le luci e un circuito per l’alimentazione
  • a 12V per i circuiti di chiamata (come ad esempio l’allarme sonoro che va messo in bagno).
Le prese saranno posizionate a muro a un’altezza di 30 cm dal pavimento (110 nel caso di bagni e cucine), mentre gli interruttori a 110 cm dal suolo.I cavi conduttori, in un appartamento, sono tre: uno per la fase in corrente, uno per il neutro e uno per la messa a terra.
Impianto elettrico: caratteristiche minime
La variante V3 alla norma Cei 64-8 stabilisce le caratteristiche minime di un nuovo impianto elettrico:
  • Sezione del montante di collegamento tra contatore e centralino ≥ 6 mm2 .
  • Sfilabilità dei cavi: nota tecnica peraltro già richiesta, ma ulteriormente ribadita anche ai fini qualitativi.
  • L’appartamento deve avere un interruttore generale con funzioni di interruttore di emergenza (può coincidere con il generale di appartamento, solitamente già installato).
  • I quadri elettrici dell’unità abitativa devono essere dimensionati con il 15% minimo di riserva per capienza modulare.
  • Il conduttore di protezione PE deve arrivare nel quadro elettrico generale, per permettere il collegamento di eventuali, anche futuri, scaricatori di sovratensione.
  • Il collegamento entra-esci effettuato sulle prese è ammesso solamente per apparecchi posti nella stessa scatola o, al massimo, tra due scatole adiacenti; oltre le due scatole è necessario alimentare il gruppo prese con altra alimentazione, anche dallo stesso interruttore di protezione, ma con linea aggiuntiva e non derivata dalla scatola precedente.
  • L’impianto elettrico deve essere protetto da almeno due interruttori differenziali, che garantiscano la continuità di servizio almeno su una delle due linee; solitamente si divide l’impianto in “luce” e “forza” e quindi è necessario garantire selettività orizzontale a queste due linee, installando un differenziale dedicato ad ogni linea.
Impianto elettrico nuovo: come strutturarlo e i tre livelli di dotazione
 
In più la variante V3 alla norma prescrive anche come strutturare gli impianti. E cioè considerando l’impiego delle seguenti apparecchiature:
  • Differenziali con elevata insensibilità ai disturbi elettromagnetici oppure, in alternativa, con dispositivo di richiusura automatica;
  • Differenziali in classe A per la protezione di circuiti a cui fanno capo lavatrici e condizionatori, nonché apparecchiature con parti elettroniche;
  • Punti presa della cucina e della lavatrice con almeno una presa tipo Schuko;
  • Predisposizione dell’alimentazione elettrica per un’elettrovalvola di intercettazione del gas domestico, da porre nei pressi dell’ingresso del gas nell’abitazione; unitamente, predisposizione dell’alimentazione di idoneo sensore nel locale cucina.
  •  
La norma ha introdotto una classificazione dell’impianto elettrico che prevede tre livelli in base alla dotazione e agli standard di comfort. Non è possibile scendere sotto il primo livello.
Livello 1: standard minimo
  • I punti presa devono essere distribuiti in modo uniforme lungo le pareti e non dove è più comodo all’installatore o, peggio, dove presumibilmente verranno posizionati i mobili;
  • Almeno una presa dovrà essere posizionata nei pressi della porta del locale (magari opportuno e conveniente risulta la posa direttamente sotto alla scatola del dispositivo di comando della luce del locale, come peraltro solitamente già è in uso fare);
  • Nel locale bagno sono richiesti almeno 2 punti presa, indipendentemente dal livello dell’impianto (solitamente una presso la specchiera e una per la lavatrice, considerando di installare anche una presa schuko per tale apparecchio utilizzatore);
  • Per quanto riguarda la cucina, vengono stabiliti dei valori minimi di punti presa da porre all’altezza del piano lavoro(vedere tabella allegata);
  • Ad ogni presa telefonica o presa TV deve essere associato, nelle immediate vicinanze, ma in apposita scatola dedicata, almeno un punto presa; logica conseguenza al fatto che, telefoni di tipo cordless o televisori, devono essere alimentati dalla rete elettrica; particolare attenzione deve essere posta al quantitativo di prese contenute nel punto presa: per le prese TV, infatti, vengono richieste almeno 6 prese (esempio: 2 punti presa con 3 prese ciascuno, oppure 1 punto presa in scatola a 6 posti, con altre 5 prese entra-esci, in parallelo);
  • Il comando dei punti luce di ogni locale devono essere posti almeno nei pressi dell’ingresso del locale stesso, non importa se interni od esterni; ovviamente vi possono essere anche punti di comando posizionati in altri posti, purché aggiuntivi a quello menzionato.
  • Nel locale d’ingresso dell’abitazione, così come nei corridoi di transito, deve essere presente almeno un punto luce e un punto presa; nei ripostigli è necessario almeno un punto luce;
  • Nei giardini, terrazzi, balconi o portici, che abbiano una superficie ≥ 10 m2 , è obbligatorio installare almeno un punto luce e un punto presa, ovviamente rispettando le condizioni di posa per quanto riguarda il grado di protezione IP previsto per la tipologia del locale in questione; i punti luce ed i punti presa dovranno essere comandati da apposito comando dedicato, al quale dovrà essere associata una lampada spia di segnalazione, onde evitare di lasciare “acceso” il punto stesso.
  • Per quanto riguarda cantine e box, è necessario prevedere almeno un punto luce ed un punto presa; questa disposizione non si applica se i locali sono alimentati dai servizi delle parti comuni;
  • Importante e utilissima prescrizione: è necessario installare dispositivi di illuminazione di sicurezza, per garantire un livello minimo di illuminamento in caso di assenza di tensione; la norma prevede l’installazione di almeno un punto luce di emergenza per superfici fino a 100 m2 , mentre il numero varia da 2 a 3 per superfici superiori o per livelli superiori; si possono utilizzare i corpi illuminanti estraibili, ma non quelli con attacco a spina.
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Livello 2: standard intemedio
Prevede tutti gli standard del livello 1; però, per accedere a tale livello, oltre alle quantità di punti di utilizzo, che ovviamente sono superiori al livello 1), è necessario installare un sistema di controllo dei carichi (relè di massima corrente, oppure uno strumento multifunzione che tenga monitorati i parametri della potenza); a tale dispositivo devono essere associati uno o più relè di potenza,che avranno la funzione di scollegare carichi non prioritari in caso di superamento della soglia prefissata; questo sistema permette di evitare distacchi fastidiosi della linea principale, derivati da eccessiva richiesta di potenza; questo è considerato un livello intermedio, ma che garantisce già un livello qualitativo superiore ai tradizionali impianti di base.
Livello 3: standard elevato
Come per il livello 2, però è un livello che prevede dotazioni impiantistiche ampie e innovative, con l’introduzione dell’uso della domotica. E, per attestare il concetto di impianto domotico, è necessaria la realizzazione di almeno quattro delle funzioni sotto elencate:
  • Impianto antintrusione
  • Controllo e gestione dei carichi
  • Gestione e comando delle luci (scenari luminosi)
  • Gestione delle temperature dei locali
  • Gestione e automazione delle tapparelle
  • Controllo remoto di più funzioni (via internet o via sms)
  • Sistema di diffusione sonora
  • Rilevazione fumi e incendio
  • Sistema antiallagamento e/o rilevazione gas

Impianto elettrico domestico di potenza inferiore a 6 kw

 

Impianti di distribuzione reti idriche e Gas

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