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Il D.P.R. 151/2011 Regolamento semplificato Prevenzione incendi

Elenco attività di consulenza svolte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria “A”

Attività contraddistinte  da  un  limitato  livello di complessità e dalla presenza di regole tecniche di riferimento. (Ad es. alberghi tra 25 e 50 posti letto, aziende e uffici che hanno tra 300 e 500 persone presenti, autorimesse tra 300 mq e 1.000 mq, impianti termici tra 116 kW e 350 kW, strutture sanitarie tra 25 e 50 posti letto, ecc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria “B”

Attività caratterizzate da una media complessità (ad es. alberghi tra 50 e 100 posti letto, le strutture sanitarie tra 50 e 100 posti letto, locali per la vendita tra i 600 e i 1.500 mq, aziende e uf- fici tra 500 e 800 persone, autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq, ecc.) e le attività che non hanno regole  tecniche  di  riferimento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoria “C”

Attività contraddistinte da alto rischio e da elevata    complessità    tecnico-gestionale.    (Ad es. centrali termoelettriche, teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti, strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti, aziende e uffici con oltre 800 persone presenti, gli edifici con altezza an- tincendio di oltre 54 metri, le stazioni ferroviarie e metropolitane,  ecc.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rispetto a prima le attività soggette ai controlli si riducono da 97 a 80 e, a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), sono previsti adempimenti diversi, in tutti casi in assenza di SCIA antincendio l’attivi- tà non può essere avviata:

Le attività di categoria A non devono richiedere l’esame del progetto, ma è sufficiente la presentazione della cosiddetta SCIA (segnalazione certificata di inizio attività), che costituisce già atto autorizzativo ai fini antincendi. La SCIA antincendio presentata ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011 non è da confondere con la SCIA edilizia!

Per le attività di categoria B e C permane invece l’obbligo di richiedere la valutazione del progetto, ottenuta la quale il titolare do- vrà procedere necessariamente alla presen- tazione della SCIA antincendio, che come detto costituisce atto autorizzativo ai fini antincendi.

Per le sole attività di categoria C, a seguito di presentazione della SCIA antincendio, il Comando dei Vigili del Fuoco procederà sistematicamente ad effettuare i sopralluoghi di controllo che, in caso di esito positivo, produrranno come atto finale il rilascio del

 

Certificato di Prevenzione Incendi.

Il Comando dei Vigili del Fuoco ha tuttavia la facoltà di disporre controlli di prevenzione incendi, a campione o a seguito di esposto o segnalazione, anche per le altre tipologie di

 

attività (quindi appartenenti alle categorie A e B) ovvero anche per quelle non ricom- prese nell’allegato I al DPR 151/2011, che risultano comunque assoggettate a regole tecniche e/o norme di prevenzione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le ulteriori novità introdotte dal nuovo re- golamento si possono riassumere in:

  • Semplificazione dei rinnovi – ovvero, alla scadenza del CPI, che ora è fissata in 5 anni o 10 anni in alcuni casi, non è più necessario richiederne il rinnovo, ma esso è sostituito dall’ATTESTAZIONE DI RINNOVO PERIODICO DI CONFORMITÀ

ANTINCENDIO, sotto forma di autodichiarazione attestante l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antin- cendio;

 

  • possibilità di richiedere il cosiddetto NOF – nulla osta di fattibilità, che costi- tuisce un esame preliminare per progetti complessi, prima di richiedere la valutuzione del progetto vero e proprio;

  • possibilità di richiedere verifiche in cor- so d’opera, ovvero sopralluoghi da parte dei Vigili del Fuoco durante la fase dei la- vori per avere un parere tecnico su quan- to già realizzato e prima della presenta- zione della SCIA ANTINCENDIO.

 

 

Le attività esenti

 

Sono tutte quelle non presenti nell’Allegato 1 del nuovo Regolamento (D.P.R. 151/2011). Rispetto alla precedente normativa alcune attività, come ad esempio i vani ascensori, i montacarichi e gli stabilimenti per la pro- duzione di pellicole cinematografiche con supporto infiammabile, sono state escluse perché considerate a basso rischio o, comunque, riconducibili ad altre tipologie di attività.

 

I nuovi limiti

Per alcune categorie, i limiti precedente- mente fissati hanno subìto variazioni. Queste modifiche hanno l’effetto di rendere assoggettate alcune attività prima esenti (es. aziende con persone tra 300 e 500 persone), e di rendere esenti alcune attività prima assoggettate (es. i locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 mq sono assoggettati solo se detengono quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg).

 

Le nuove attività assoggettate

Le nuove attività introdotte si riferiscono essenzialmente a:

  • infrastrutture di trasporto a elevato rischio (aerostazioni, grandi stazioni ferro- viarie e marittime, interporti, grandi gal- lerie ferroviarie e stradali, metropolitane);

  • attività a rischio specifico, quali quelle di demolizioni dei veicoli, frequentemente interessati da incendi di grandi dimensioni;

  • grandi complessi terziari o per il terziario;

  • strutture turisticoricettive all’aria aperta come i campeggi e i villaggi turistici con capacità ricettiva superiore a 400 persone, residence, studentati, case per ferie, ecc. oltre 25 posti letto.

 

Sanzioni per mancati adempimenti

In caso di inottemperanza delle disposizioni tecniche e regolamentari di prevenzione incendi, sono previste sanzioni di natura penale, amministrativa e di interdizione dell’esercizio dell’attività.

 

 

 

Indietro

La vecchia disciplina (D.P.R. n. 37/1998) disponeva che tutte le attività soggette alla visita e ai controlli dei Vigili del Fuoco fossero trattate alla stessa maniera e, dunque, dovessero ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) per poter essere avviate. Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi erano elencate nel D.M. 16.02.1982.

Il nuovo regolamento emanato con il D.P.R. 151/2011 semplifica gli adempimenti e pre- vede procedure diverse sulla base della complessità delle attività. Infatti, secondo il principio della PROPORZIONALITÀ, le at- tività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi vengono distinte in tre categorie in funzione del livello di rischio:

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