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D.M. 3 agosto 2015

 

Nuovo Codice  prevenzione incendi (Testo unico)

Elenco Attività Prevenzione incendi

 

 

 

 

 

 

 

 

L’importante provvedimento, in vigore il  novantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e pertanto dal 18/11/2015, risponde ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del vigente corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, attraverso l’introduzione di un unico testo organico e sistematico di disposizioni applicabili ad alcune attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e mediante l’utilizzo di un nuovo approccio metodologico più aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali.

 

Gli obiettivi primari della prevenzione incendi si intendono raggiunti se le attività sono progettate, realizzate e gestite in modo da:

  • a. minimizzare le cause di incendio o di esplosione;

  • b. garantire la stabilità delle strutture portanti per un periodo di tempo

  • determinato;

  • c. limitare la produzione e la propagazione di un incendio all'interno

  • dell'attività;

  • d. limitare la propagazione di un incendio ad attività contigue;

  • e. limitare gli effetti di un'esplosione;

  • f. garantire la possibilità che gli occupanti lascino l'attività autonomamente

  • o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;

  • g. garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni

  • sicurezza;

  • h. tutelare gli edifici pregevoli per arte e storia;

  • i. garantire la continuità d'esercizio per le opere strategiche;

  • j. prevenire il danno ambientale e limitare la compromissione

  • dell'ambiente in caso d'incendio.

 

un unico testo organico e sistematico …


Sezione G Generalità
G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attivita
Sezione S Strategia antincendio
S.1 Reazione al fuoco
S.2 Resistenza al fuoco
S.3 Compartimentazione
S.4 Esodo
S.5 Gestione della sicurezza antincendio
S.6 Controllo dell'incendio
S.7 Rivelazione ed allarme
S.8 Controllo di fumi e calore
S.9 Operatività antincendio
S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Sezione V Regole tecniche verticali
V.1 Aree a rischio specifico
V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
V.3 Vani degli ascensori
V.4 Attività scolastiche
Sezione M Metodi
M.1 Metodologia per l'ingegneria della sicurezza antincendio
M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

 

 

Il Codice è applicabile in alternativa alle specifiche disposizioni riguardanti le attività non normate


Il Codice è altresì applicabile in alternativa alle disposizioni di cui ai
seguenti decreti:
DM 15 marzo 2005 – reazione al fuoco
DM 9 marzo 2007 – resistenza al fuoco (determinazione prestazioni)
DM 16 febbraio 2007 – classificazione di resistenza al fuoco
DM 20 dicembre 2012 – impianti di protezione attiva
DM 15 settembre 2005 – vani degli impianti di sollevamento
DM 26 agosto 1992 – edilizia scolastica

 

Struttura del provvedimento

Il decreto si compone di cinque articoli e di un allegato tecnico. Gli articoli chiariscono il campo di applicazione e le modalità applicative del Codice (v. appresso).L’allegato tecnico è a sua volta strutturato in quattro sezioni, come da tabella seguente.

 

Sezione G- Generalità

Contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio, applicabili indistintamente alle diverse attività.

 

Sezione S - Strategia antincendio

Contiene le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili alle diverse attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio.

 

Sezione V- Regole tecniche verticali (RTV)

Contiene le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili a specifiche attività o ad ambiti di esse, le cui misure tecniche previste sono complementari o integrative a quelle generali previste nella sezione “Strategia antincendio”. Tale sezione sarà nel tempo implementata con le regole tecniche riferite ad ulteriori attività.

 

Sezione M- Metodi

Contiene la descrizione delle metodologie progettuali.

 

 

Le norme tecniche di cui all’articolo 1, si applicano, integralmente, alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri :

 

 

  • 9 Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli

  • 14 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiamma‐bili e/o combustibili

  • 27 Mulini per cereali ed altre macinazioni

  • 28 Impianti per l'essiccazione di cereali e di vegetali

  • 29 Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè

  • 30 Zuccherifici e raffinerie dello zucchero

  • 31 Pastifici e/o riserie

  • 32 Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione

  • 33 Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti

  • cartotecnici

  • 34 Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di ma‐teriale cartaceo, biblioteche,

  • depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili

  • … applicabile ad attività soggette …

  • 35 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche,

  • calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche

  • 36 Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne,

  • di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero

  • 37 Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno

  • 38 Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o de‐tengono fibre tessili e tessuti naturali e

  • artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini

  • 39 Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici

  • 40 Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegeta‐le, della trebbia e simili, lavorazione

  • della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero

  • 42 Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi

  • 43 Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e ri‐generazione della gomma e/o laboratori

  • di vulcanizzazione di oggetti di gomma

  • 44 Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche

  • 45 Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci,

  • coloranti organici e inter‐medi e prodotti farmaceutici

  • 46 Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati

  • 47 Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati; depositi e/o

  • rivendite di cavi elettrici isolati

  • 50 Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici

  • e simili

  • Ministero dell’Interno

  • … applicabile ad attività soggette …

  • 51 Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli; attività comportanti lavorazioni a caldo di

  • metalli

  • 52 Stabilimenti per la costruzione di aero‐mobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e

  • tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali

  • 53 Officine per la riparazione di veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie; materiale

  • rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili

  • 54 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo

  • 56 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili

  • 57 Cementifici

  • 63 Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina,

  • di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata

  • ed altri prodotti affini

  • 64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati

  • 67 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti esclusi gli asili

  • nido

  • 70 Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2 con quantitativi di merci e materiali

  • combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg

  • 75 Autorimesse pubbliche e private, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.)

  • 76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari


Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare alla progettazione, 
Si tratta in pratica delle cosiddette “attività non normate”.
Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono altresì applicare alla progettazione, realizzazione ed esercizio delle attività sopra elencate, nei casi in cui le stesse non rientrino nei limiti di assoggettabilità previsti dall’Allegato I del D.P.R. 151/2011.
Per le attività sopra elencate già in possesso del Certificato di prevenzione incendi (CPI) ovvero in regola con gli obblighi previsti dagli artt. 3, 4 e 7 del D.P.R. 151/2011, il D.M. 03/08/2015 non comporta alcun adempimento.

 

Alternatività con la regolamentazione tecnica esistente

Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare in alternativa ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi emanati in attuazione dell’art. 15 del D. Leg.vo 08/03/2006, nonché in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi elencate nella seguente tabella (art. 3 del decreto).

 

  • D. Min. Interno 30/11/1983

  • Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.

  • D. Min. Interno 31/03/2003

  • Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.

  • D. Min. Interno 03/11/2004

  • Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d’incendio.

  • D. Min. Interno 15/03/2005

  • Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinare da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.

  • D. Min. Interno 15/09/2005

  • Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

  • D. Min. Interno 16/02/2007

  • Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

  • D. Min. Interno 09/03/2007

  • Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  • D. Min. Interno 20/12/2012

  • Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

 

 

Nuove realizzazioni e ristrutturazioni


Le norme tecniche di prevenzione incendi di cui al D.M. 03/08/2015 si possono applicare sia alle attività di nuova realizzazione che in caso di intervento sulle attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 03/08/2015 (18/11/2015). Per le modalità applicative in tale seconda ipotesi si veda la seguente tabella.

Ristrutturazione parziale o ampliamento

Applicazione limitata alla parte interessata dall’intervento, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.

Applicazione all’intera attività, qualora le misure di sicurezza antincendio esistenti nella restante parte dell’attività - non interessata dall’intervento stesso - risultino a giudizio del Progettista non compatibili con la ristrutturazione o con l’ampliamento da realizzare.

 

 

Documentazione tecnica da allegare alle istanze


Ai fini della documentazione tecnica da allegare alle istanze restano valide - anche in caso di applicazione del D.M. 03/08/2015 - le disposizioni recate dal D.M. 07/08/2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151).
La documentazione tecnica dovrà peraltro includere le informazioni indicate nel D.M. 03/08/2015.

 

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