Modello unico per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, Procedura automatica
E’ stato introdotto un modello unico per la realizzazione, la concessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici. Il modello unico per il fotovoltaico serve a snellire le procedure burocratiche legate all’installazione di impianti fotovoltaici di piccole dimensioni. Vediamo subito come funziona il modello unico per il fotovoltaico.
Il modello unico per il fotovoltaico nasce dall’articolo 7-bis, comma 1 del decreto legislativo 28/2011 ma è reso effettivo solo dal 28 novembre 2015, cioè decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
A cosa serve il modello unico per il fotovoltaico?
Il modello unico per il fotovoltaico semplificherà gli adempimenti burocratici a carico degli utenti che intendono installare un tetto fotovoltaico fino a 20 kW.
Come funziona il Modello Unico per il fotovoltaico?
Si può usare come modulo d’adempimento per la realizzazione, la connessione e la messa in esercizio di un impianto fotovoltaico che risponde alle caratteristiche che seguono:
realizzato presso clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
avente una potenza non superiore a quella già disponibile in prelievo;
avente potenza nominale non superiore a 20 Kw;
per un tetto fotovoltaico per il quale sia contestualmente richiesto l’accesso al regime di scambio sul posto;
per impianti fotovoltaici realizzati sui tetti degli edifici con le modalità previste dall’articolo 7-bis comma 5 del D.lgs 28/2011;
assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo.
Cosa Cambia
Il modello unico per il fotovoltaico dovrà essere compilato in due trance.
La prima parte va compilata prima dell’inizio dei lavori e la seconda al termine della messa in esercizio dell’impianto.
Compilazione e inoltro del modello unico devono avvenire online, mediante un’apposita interfaccia web. Il modello unico per il fotovoltaico sarà gestito dal Gestore di Rete che avrà il compito di fornire tutti i dati al GSE, Terna e Comune. Prima dell’introduzione del modello unico era l’utente a dover eseguire le dovute comunicazioni mentre ora l’unica comunicazione necessaria è quella via web con la compilazione delle due parti del modello unico e l’inoltro dei dati di pre-installazione e fine lavoro.
Il Gestore di rete, entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della prima parte del modello unico (quella da eseguire prima dell’avvio dei lavori), verifica la compatibilità della domanda e, in caso di esito positivo, avvia automaticamente l’iter di concessione. In caso di esito positivo, il Gestore di rete invierà una conferma e provvedere ad addebitare al richiedente gli oneri per la connessione (per l’installazione del gruppo di misura). Riguardo i costi, se il Gestore di rete riscontra la necessità di effettuare lavori complessi per la connessione dell’impianto fotovoltaico, o comunque non limitati all’installazione del gruppo di misura, invia al richiedente il preventivo per la connessione.
Come premesso, la prima parte va compilata e inoltrata prima di installare il tetto fotovoltaico mentre la seconda parte del modello unico per il fotovoltaico va inviata al termine dei lavori. Qui, l’utente, dovrà comunicare al Gestore di rete (sempre via web) l’accettazione del regolamento d’esercizio e il contratto di scambio sul posto. Anche in questo caso, sarà il Gestore di rete a inviarne una copia al Comune e al GSE.